DIRITTO ALLA NASPI DOPO UN PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE

Molti lavoratori che si trovano attualmente in Cassa Integrazione Ordinaria o in Deroga (e sappiamo bene che non sono pochi…) o fruiscono da tempo di altre tipologie di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, il Fondo di Integrazione Salariale sempre a “zero ore” si stanno chiedendo cosa succederà loro se, una volta scaduta la vigenza del divieto di licenziamento come prorogato dall’art. 40 del cosiddetto “Decreto Sostegni Bis” (D.L. 40/2021) in seguito al prolungarsi degli effetti dell’emergenza epidemiologica, perderanno il lavoro per motivi economici. Ovviamente l’auspicio è che la sperata e prevista ripresa economica non abbia conseguenze occupazionali, ma purtroppo le preoccupazioni dei tanti dipendenti interessati da questo tema non si possono ritenere infondate.

In particolare, il dubbio sorge in merito al diritto di percezione della “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASPI), e cioè quella indennità relativa agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015 e che viene corrisposta corrisposta mensilmente, su domanda dell’interessato, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Ebbene, proprio perché molti lavoratori si troverebbero nella concreta situazione di non potere vantare taluni dei requisiti previsti dalla norma generale di riferimento ed in particolar modo ad essere in carenza rispetto al requisito minimo di 30 giornate effettivamente lavorate nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti il licenziamento, apparentemente il contributo di sostegno parrebbe non spettare.

In realtà, se si va ad analizzare la circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015, riportante alcuni chiarimenti su casi analoghi, si scopre (al punto 4.3) che “…ai fini della determinazione del ‘quadriennio’ per la ricerca del requisito contributivo (minimo 13 settimane) necessario, unitamente agli altri requisiti, per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI, nonché ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si osserva che, anche i periodi di CIG in deroga con sospensione dell’attività a zero ore sono da considerarsi ‘neutri’ con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro”.

La soluzione del caso è quindi la seguente: per espressa previsione “interna” dell’istituto erogante (ricordiamo ai nostri lettori che le circolari degli Enti Pubblici siano vincolanti per i funzionari dell’istituto stesso e, quindi, forniscono una solida certezza rispetto alla concreta applicazione delle norme in questione) che considera “neutri” i giorni di sospensione “a zero ore”, al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo per motivi economici che non possa vantare il minimo di giorni di lavoro nel corso dell’ultimo anno di rapporto in virtù di una sospensione avvenuta per CIGD spetterà il contributo NASPI se dimostrerà di avere lavorato almeno 30 giorni effettivi nel corso dell’anno compreso tra i ventiquattro ed i tredici mesi precedenti alla risoluzione del rapporto.