INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2: IL D.L. “SOSTEGNI-TER” TRA RACCOMANDAZIONE ED OBBLIGO

Ben prima dell’avvento della pandemia di SARS-CoV-2 ancora ufficialmente in corso, la Corte Costituzionale aveva stabilito con la Sentenza n. 5/2018 che l’indennizzo statale per danni da vaccinazione previsto dalla l.n. 210/1992 spettasse non solo nel caso in cui il danno fosse correlabile all’inoculazione di un vaccino obbligatorio (si pensi ad alcuni tra quelli pediatrici oppure a certi altri vaccini che costituiscono un requisito essenziale per l’avviamento a talune mansioni lavorative), ma anche nel caso in cui la vaccinazione fosse “fortemente consigliata” dalla autorità sanitarie.

L’interpretazione resa dai Supremi Giudici Costituzionali sulla norma sopra citata, aveva di fatto aiutato gli interpreti ad arrivare alla soluzione di una delle querelle che ultimamente stanno animando il dibattito pubblico, ben oltre le “bacheche” normalmente frequentate da noi giuristi: se ne è quindi derivato che il danno da inoculazione da vaccino anti SARS-CoV-2 sia indennizzabile da parte dello Stato anche nei casi in cui esso non sia stato esplicitamente reso obbligatorio, proprio perché si tratta di un farmaco che viene consigliato con forza dalle autorità sanitarie e governative.

Restava, tuttavia, un’ultima briciola di dubbio, da riferirsi, appunto, al concetto – invero alquanto sfumato – di “trattamento fortemente consigliato”. In ogni caso, anche questa minima incertezza è stata spazzata via del recentissimo D.L. 4/2022 (il cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”) che, all’articolo 20, esplicita come l’indennizzo dello Stato spetti a coloro i quali abbiano subito un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata”. È il legislatore stesso, quindi, a chiarire come il trattamento vaccinale anti-coronavirus sia (ufficialmente) “raccomandato” facendolo di fatto rientrare all’interno dello scopo di cui alle norme previste dalla l.n. 210/1992 come estensivamente interpretata dalla Corte Costituzionale.