PERSONALE SCOLASTICO E SOSPENSIONE PER INADEMPIENZA ALL’OBBLIGO VACCINALE: LE NOVITÀ DEL D.L. 24/2022

Confortato dalle evidenze scientifiche che confermano un calo dell’incidenza (e della gravità) delle infezioni derivanti dal virus SARS-CoV-2, il Governo ha approvato il D.L. 24/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022, che contiene importanti novità in tema di contrasto alla pandemia ancora in corso che incidono anche sul mondo del lavoro.

In particolare, desidero concentrarmi con questo mio breve contributo sul “settore scuola” in quanto (cfr. il comma 4 dell’art. 8 del decreto in analisi, il quale ha introdotto l’art. 4-ter 1 e 2 al D.L. 44/2021) è specificato che “[l]a vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 [e cioè il “personale scolastico” generalmente inteso – n.d.r.]. Questo significa che, in sostanza, il personale scolastico privo del “Green Pass Rafforzato” – ovvero quello ottenibile solo dopo l’avvenuta guarigione o tramite l’effettuazione/conclusione del protocollo vaccinale – può tornare sul luogo di lavoro anche solo dopo avere effettuato un tampone con esito negativo, per lo svolgimento di mansioni che non lo mettano a contatto con gli alunni e gli studenti.

A mio parere, in attesa di ulteriori chiarimenti governativi e comunque col conforto della Nota del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione, questo significa che l’eventuale sospensione dal lavoro senza diritto alla retribuzione per l’inosservanza delle norme di cui al D.L. 44/2021, come successivamente modificato ed integrato dal D.L. 172/2021, dovrà temporaneamente cessare affinché il lavoratrice non vaccinato (o “non guarito”) possa svolgere quelle mansioni che, collegate a quella principale dell’insegnamento cosiddetto “frontale”, siano da considerarsi accessorie e propedeutiche e che, soprattutto, non lo mettano a contatto con ragazzi/bambini/infanti. Si pensi, ad esempio, alle attività di ricevimento dei genitori o di svolgimento/organizzazione dei “consigli di classe”: queste, fermo restando il possesso del “Green Pass Base” (cioè quello ottenibile anche col solo “tampone”), potranno essere liberamente svolte e, di conseguenza, retribuite. Questo, come ben specificato in decreto, fino al 15 giugno prossimo e – nel silenzio della norma stessa – a partire dal giorno successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le novità introdotte dal D.L. 24/2022, pertanto, non impongono ai dirigenti scolastici di rinvenire nuove e diverse mansioni (eventualmente anche inferiori) da affidare al lavoratore inadempiente: semplicemente, come detto sopra, questi potrà svolgere solo quella parte del suo lavoro che – oggettivamente – non lo metta a contatto con l’utenza del “servizio scuola”. Diverso è invece il trattamento riservato al “personale ATA”: in questo caso le mansioni potranno essere liberamente svolte anche col solo “Green Pass Base” in quanto si è ritenuto che tali lavoratori non abbiano rilevanti (e potenzialmente pericolosi) contatti con gli alunni e gli studenti.