INDENNIZZABILITÀ DELL’INFORTUNIO SUL LUOGO DI LAVORO

Affinché il danno subito dal lavoratore possa essere risarcito dall’Istituto assicurativo è necessario provare che l’evento che ha causato l’infortunio sia direttamente correlabile all’attività lavorativa stessa. L’esistenza di questo “nesso eziologico” deve pertanto essere verificata in concreto e se l’evento-danno è frutto di una scelta arbitraria del lavoratore che fa “accadere”, di fatto, lo stesso evento al di fuori del rapporto di lavoro, il risarcimento non può essere riconosciuto.

È questo, in estrema sintesi, il ragionamento compiuto dai giudici della Corte di Cassazione nella loro recente sentenza n. 32473/2021 dove si è deciso il caso di una lavoratrice che aveva subito un infortunio mentre questa rientrava al lavoro dopo avere goduto di una “pausa-caffè” presso un bar situato al di fuori della sede lavorativa. I giudici di legittimità, nell’accettare le tesi dell’INAIL che sosteneva la non risarcibilità dei danni subiti, hanno quindi deciso tracciare un perimetro preciso attorno alla prestazione lavorativa intesa come àmbito astratto e ristretto entro il quale può teoricamente avvenire un infortunio validamente indennizzabile. La lavoratrice infortunata, in concreto, aveva deciso di assentarsi dalla sede di lavoro per recarsi al vicino bar e godersi qualche minuto di relax: ebbene, questa modalità di fruizione di una pur legittima breve pausa lavorativa (peraltro avallata dallo stesso datore di lavoro e pur nella valutazione dell’inesistenza di un locale ristoro all’interno del luogo di lavoro) ha sostanzialmente contribuito a “sospendere” l’esistenza di una correlazione spaziale e temporale degli eventi riguardanti la lavoratrice con quelli riguardanti il rapporto di lavoro. La Cassazione ha infatti precisato che «…[q]uando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica cioè anteriormente o successivamente a queste, o durante una “pausa”), la ravvisabilità dell’occasione di lavoro è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa». Pertanto, il lavoratore che, in trasferta, si infortuni uscendo dalla trattoria dove ha consumato il proprio pasto è effettivamente indennizzabile (così come quello si infortuni mentre si reca al lavoro, ovviamente a patto che questi utilizzi il percorso ed il mezzo più efficiente per recarsi al lavoro) mentre non lo è il lavoratore che esca – anche se autorizzato – per godere di una pausa dalla prestazione lavorativa. Un orientamento decisamente restrittivo ma condivisibile: non poteva infatti essere tollerata una impropria estensione del concetto di prestazione lavorativa tanto nella sua collocazione temporale quanto in quella spaziale.