LA BUSTA PAGA DEI DIPENDENTI DI DATORI DI LAVORO “FORFETTARI” – LA QUESTIONE DELLE RITENUTE FISCALI: PICCOLA STORIELLA POCO EDIFICANTE

Mi sia permessa una piccola divagazione in campo tributario e, altresì, di imbastire una piccola sceneggiatura. Si sa: gli aneddoti piacciono a tutti. Magari a chi frequenta questo piccolo blog piacerà anche questo: probabilmente farà più effetto su commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro. Mi accontenterò di questa platea, comunque non piccola e per nulla marginale.

Ma non divaghiamo.

Ecco quindi che qualche giorno fa una conoscente che chiameremo Signora Tal-dei-tali, tutta quanta soddisfatta, mi fa: “Ma che crisi e crisi! Pensa che a me è addirittura stato aumentato lo stipendio!”. Si badi bene, l’aumento in questione, per mansioni impiegatizie, non è per nulla irrilevante. Si sfiorano i duecento euro mensili. Netti.

“Beh, sarà stato senza dubbio concordato un superminino ad personam, chissà… Oppure la signora Tal-dei-tali è passata da part-time a full-time” sono i miei primi pensieri. E invece… Dopo qualche domanda impertinente scopro l’arcano: la conoscente lavora a tempo pieno come impiegata amministrativa di un piccolo artigiano il quale è passato, da qualche mese, al regime “forfettario”.

Tutto bene, quindi? C’è davvero stato un aumento di stipendio? No, non proprio, e cerchiamo quindi di capire perché, un giorno non troppo lontano, potranno arrivare intricatissimi nodi al pettine della lavoratrice e, pure, del datore di lavoro. I più smaliziati tra voi avranno già intuito qualcosa… ma facciamo luce sulla questione anche per chi, magari, mi segue solamente per le mie divagazioni puramente giuslavoristiche.

Andiamo per ordine e mettiamo sul tavolo tutte le “pedine” di questo particolare “gioco di ruolo” ambientato nel favoloso mondo del fisco italiano, A.D. 2019:

com’è noto il regime forfettario non prevede l’assoggettamento all’IRPEF ma, piuttosto, il versamento di un’imposta sostitutiva (sappiamo bene qual è la percentuale e la base imponibile sulla quale essa va applicata – non la ricordo per… decenza e per non rovinarmi la giornata);
secondariamente, il titolare di partita IVA che aderisca a tale regime non è considerato quale “sostituto di imposta” (tanto che, se si trattasse di un professionista, le sue fatture di vendita sarebbero prive di ritenuta d’acconto … e pure di IVA, ma nella nostra narrazione la maggiore tra le imposte indirette non ci deve preoccupare): ricordiamo infatti che l’art. 1 co. 69 della L. 190/2014 afferma chiaramente che“[…]I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
l’attuale Governo, presieduto dal Prof. Conte, ha innalzato il fatturato annuo massimo che consente l’adesione al regime “forfettario” portandolo da euro 30.000 lordi ad euro 65.000 lordi (un altro “bel colpo” al principio, costituzionalmente garantito, della progressività delle imposte: ma lasciamo perdere anche questo aspetto…);
l’avere lavoratori dipendenti, altra cosa che è importante non dimenticare, non preclude l’adesione a tale regime fiscale e, anzi, con l’anno 2019, è stato eliminato il previgente “tetto” dei 5.000 euro come soglia massima di spesa ammissibile per eventuali lavoratori dipendenti e/o collaboratori.
ecco quindi che, proprio a causa dell’aumento della “soglia” a 65.000 euro e l’eliminazione della soglia di cui al punto precedente, non sono quindi pochi i datori di lavoro “forfettari” che attualmente occupano un lavoratore un dipendente (anche full-time… oppure due part-time) a libro paga.
Qual è allora il problema?

Semplicemente questo: i dipendenti di piccoli imprenditori o professionisti aderenti al regime forfettario riceveranno – al pari della mia conoscente, Sig.ra Tal-dei-tali, tutta entusiasta per il suo “bell’aumento” – una busta paga che vedrà operate le sole “trattenute” contributive, assicurative e, se del caso, sindacali. Il datore di lavoro, non soggetto al versamento di IRPEF, non opererà come sostituto di imposta e, quindi, corrisponderà al dipendente uno stipendio mensile non assoggettato ad alcuna imposta.

Ecco perché la mia conoscente – ovvero la Signora Tal-dei-tali, protagonista di questo inquietante aneddoto tributario – da un mese all’altro (cioè dal mese successivo al passaggio al regime forfettario da parte del suo datore di lavoro), s’è vista aumentare in modo sensibile il “netto in busta”. Peccato che ciò sia una mera “illusione” e che tale importo non possa che essere considerato dall’Erario come un reddito (lordo) da lavoro dipendente. Ma questa notazione, non da poco, è forse conosciuta dalla Signora Tal-dei-Tali, magari un’addetta agli acquisti per nulla esperta di materia fiscale?

Mettiamo infatti il caso che la protagonista di questa vicenda non abbia mai inteso, legittimamente, presentare la propria denuncia dei redditi attraverso il modello 730 poiché, sempre per esempio, senza alcun interesse a farlo (ad esempio perché priva di qualunque detrazione, immobili di proprietà, interessi passivi sui mutui, ecc…). Ecco che, nella situazione attuale, dovrà invece dichiarare al Fisco i propri redditi da lavoro dipendente affinché essi, in mancanza di sostituto di imposta, possano essere poi debitamente tassati. E lo dovrà fare, sempre perché priva di sostituto di imposta, attraverso il Modello Unico.

Lo farà? Non lo farà? A giugno del 2020, si recherà forse da un commercialista per compilare l’opportuno Modello Unico? Avrà poi la Signora Tal-dei-tali, innocente beneficiaria di questa nuova “età dell’oro”, di questo “boom economico” (?), prudentemente accantonato quel paio di migliaia di euro necessario a liquidare la propria IRPEF, oppure avrà speso tutto quanto era finito nelle sue precedenti buste paga per fare regali a figli e conoscenti oppure per concedersi, finalmente, quella tanto agognata vacanza ai Caraibi?

Oppure, chissà… la nostra protagonista nemmeno si curerà di tutto questo. Chi l’ha mai visto un commercialista o un tributarista? E, indefettibilmente, arriveranno le dovute “notizie” da parte dell’Agenzia delle Entrate perché, come già detto sopra, l’Amministrazione Finanziaria ben conosce gli importi da questa ricevuti poiché comunicati dal datore di lavoro in sede di comunicazione della sua (di lui) dichiarazione dei redditi. Probabilmente verrà contestata una omessa dichiarazione. Ci saranno imposte dovute e non versate. Verranno esatte sanzioni ed interessi.

Chi è il responsabile di tutto ciò? Certamente l’imposta è dovuta dalla lavoratrice, in quanto soggetto percettore di reddito da lavoro (dipendente). Ma in ogni caso: si può invece imputare una sorta di “dovere” in capo al datore di lavoro “forfettario”, non (più) sostituto di imposta, in merito alla corretta informazione da fornire al proprio lavoratore dipendenti? Sarà forse opportuno, da parte di chi redige cedolini, inserire una bella nota esplicativa volta ad illustrare che il compenso è assoggettabile a successiva “falcidia” fiscale? Potrà invece la Sig.ra Tal-dei-tali, in mancanza di informazioni precise sul tema (e qui il problema è tutto quanto in capo alla parte datoriale) efficacemente ritenere, sostenendo le sue ragioni dinanzi al Giudice del Lavoro, che il suo “netto in busta” fosse invece da considerarsi come tale, cioè un importo “finito” e frutto già di calcoli basati su un differente (e maggiore) lordo? In fin dei conti, ad esempio fino a dicembre 2018, la busta paga aveva sempre recato un netto da “intascarsi” per intero…

Fantascienza? Una mia esagerazione dovuta alla mia fervida immaginazione? Non credo: si tratta di un problema che, magari, non interessa tantissimi soggetti ma che, dopo quelle due chiacchiere scambiate con la Signora Tal-dei-tali, mi sembra niente affatto remoto. Ed è un problema che già tanti commentatori, esperti in materia fiscale e consulenti del lavoro, si stanno ponendo.

Parlavamo di responsabili diretti ed indiretti di eventuali omesse dichiarazioni e di imposte non versate. Lasciatemi proseguire questa mia narrazione con una notazione polemica e “politica” che riguarda i “responsabili” ultimi della vicenda: cosa costava fare sì che anche i “contribuenti forfettari datori di lavoro” potessero operare quali sostituti di imposta almeno per quanto attiene alle imposte i propri dipendenti? Si poteva prevedere il pagamento tramite modulario F24, una soluzione agevole, pratica e semplice. Si poteva mutuare la procedura già prevista per i datori di lavoro “privati” in caso di costituzione di rapporto di lavoro domestico (l’IRPEF, tanto quella a carico del datore quanto quella a carico della “colf” viene liquidata, a cura del datore, per mezzo di un bollettino MAV trimestrale…). Si potevano adottare altre soluzioni al fine di evitare grattacapi, preoccupazioni ed incertezze in capo a chi, con le norme, ci lavoro quotidianamente. Ma di “zone grigie” del diritto, evidentemente, non ce n’è mai abbastanza.

Purtroppo un intervento chiarificatore non è stato fatto; non ancora, perlomeno. Forse, visto che siamo ancora in tempo, i “datori di lavoro forfettari” dovranno fornire, magari entro la fine di febbraio 2020, una sorta di Certificazione Unica ai propri dipendenti (i “forfettari”, come ben sappiamo, sono esentati pure dal presentare la Certificazione Unica e, ovviamente, anche il modello 770) evidenziando le somme da assoggettarsi ad imposta sulle persone fisiche … certo, potrebbe essere un’ottima idea… Ma se nel frattempo tutto quel “lordo” in più fosse già stato speso dai lavoratori dipendenti e, al momento della liquidazione dell’imposta, si trovassero all’improvviso sprovvisti di liquidità?

Ecco allora che chi scrive propende per un’altra soluzione, per lo meno in attesa di un (doveroso) intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria: i datori di lavoro transitati al regime “forfettario” continuino quindi ad applicare, sulle “buste paga” dei propri dipendenti, le ritenute fiscali e ad ottemperare ai relativi obblighi dichiarativi e comunicativi.

Chi accolga questo mio suggerimento si prepari però, nel frattempo, a contrastare l’eventuale intervento dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe vedere in ciò il compimento di un “comportamento concludente” di applicazione del regime ordinario al posto di quello forfettario. Si prepari e soprattutto non si scordi, a proprio beneficio e al fine di potere rimanere a godere del ben più favorevole regime forfettario, che la norma già sopra richiamata (cioè l’art. 1, comma 69 della Legge 190/2014) statuisce che i contribuenti forfettari “non sono tenuti all’applicazione delle ritenute alla fonte”. Non essere tenuto a fare qualcosa, e qui ci viene in soccorso l’interpretazione letterale della norma (ovvero quella più pura e puntuale…), non significa, infatti, non potere fare quella stessa cosa ma potere esercitare o meno una facoltà.

In ogni caso ecco che, se prima non giungerà dall’alto un chiarimento, i problemi – di natura fiscale, ma anche di natura giuslavoristica – arriveranno… Eccome se arriveranno!

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