L’IPOTETICA RIMOZIONE DEL PRESIDENTE TRUMP: TRA 4° SEZIONE DEL 25° EMENDAMENTO E IMPEACHMENT – CONSIDERAZIONI LEGALI

Mi sia concessa una divagazione al di fuori delle materie che costituiscono il mio quotidiano professionale, per analizzare un tema che riguarda una materia che rappresenta un mio non infrequente “campo di fuga e relax” (ognuno ha le proprie passioni e perversioni…) e che, da sempre, mi appassiona sinceramente, ovvero il diritto costituzionale americano.

Lo spunto mi viene dall’attuale dibattito circa la sorte che spetterebbe al Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump in seguito ai fatti accaduti a Washington lo scorso 6 gennaio presso il Campidoglio in occasione del conteggio formale da parte delle due camere legislative dei voti dei “grandi elettori”. Tralasciando ogni analisi in merito ai fatti di cronaca, alle motivazioni ed alle responsabilità – dirette ed indirette – dei protagonisti, ed alle opportunità politiche di determinate (e comprensibili) reazioni, desidero soffermarmi sull’invocata applicazione della quarta sezione del 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

Da più parti – per tutte, basti citare l’appassionato appello della Presidentessa (speaker) della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi – si chiede che il Presidente Trump, giusto prima del termine naturale del suo mandato, venga “destituito” attraverso quel particolare procedimento che lo vedrebbe sostituito nelle sue funzioni esecutive (rectius: presidenziali) dal Vicepresidente in carica, ovvero Michael “Mike” R. Pence. Altri, invece, richiamano l’applicazione della procedura di impeachment (già affrontata dal Presidente Trump in merito alla vicenda delle presunte interferenze straniere nel corso della campagna elettorale per le presidenziali del 2016). Di più: sulle pagine de “Il Dubbio”, quotidiano di noi avvocati italiani, è apparso a pagina 13 dell’edizione dello scorso 8 gennaio un articolo a firma dell’esperta giornalista Antonella Rampino dove si auspicava proprio il ricorso alla “rimozione” prevista dalla quarta sezione del 25° emendamento (e ahimè, e ciò mi pare poco felice che ciò accada sul quotidiano dell’avvocatura, non vi era una minima analisi di fattibilità giuridica ma anzi vi erano addirittura alcuni errori formali riguardanti la procedura teoricamente applicabile, e, pure non appariva un parere, nemmeno in forma di semplice richiamo, di un qualche costituzionalista esperto della Carta fondamentale “a stelle e strisce”).

A parere di chi scrive – al di là di considerazioni pratiche che comunque non possono essere sottaciute (ad oggi, sabato 9 gennaio 2021, mancano soli 11 giorni al termine del mandato del Presidente Trump) – l’unica via praticabile dal punto di vista legale è la seconda, ovvero quella dell’impeachment. Infatti, come sempre deve accadere quando si analizza un qualsiasi testo costituzionale, diventa fondamentale un esercizio esegetico accurato e “storico” volto a comprendere, nella sua essenza più autentica, lo scopo e le finalità della norma in questione, ovvero, nel nostro caso, la quarta sezione del 25° emendamento. Senza pretesa di esaustività, ricordo che la norma contenuta in tale sezione fu inserita (e, fino ad oggi, mai applicata concretamente) per regolamentare quei casi in cui il Presidente in carica fosse “unable to discharge the powers and duties [of his office]”, e cioè quando egli fosse “incapace di esercitare i poteri ed adempiere ai doveri relativi al suo mandato”. Tuttavia, tale “comma” non può essere analizzato senza comprendere lo scopo e le ragioni delle tre sezioni precedenti che vanno a comporre l’intero emendamento approvato nel 1967.

La ragione (generale) che sta alla base del 25° emendamento è quella di assicurare una continuità dell’esercizio delle prerogative (doveri e poteri) presidenziali e vicepresidenziali, al fine di evitare potenzialmente pericolosi “vuoti di potere”, e non quella di rimuovere un Presidente che abbia compiuto determinati atti (per quanto nocivi) o che rappresenti una determinata corrente politica, magari alquanto estrema. Il vero punto è che un Presidente deve essere, sempre e comunque, a capo della Nazione, specialmente all’epoca della corsa agli armamenti nucleari (ricordiamo la data di approvazione della norma: febbraio 1967) e nel presente della cosiddetta “valigetta atomica”: nessun’altra considerazione può ricadere nell’alveo della quarta sezione del 25° emendamento. Nella mente degli estensori (e ciò deve essere ben chiaro pure a chi legge ed analizza oggi) erano chiarimenti presenti gli esempi che avevano riguardato Woodrow Wilson e Dwight D. Eisenhower ed i loro gravissimi problemi cardiaci: venne quindi prevista una specifica procedura (si veda la terza sezione dell’emendamento) in cui il Presidente, ancora “lucido” e consapevole, trasferisce al Vicepresidente (il quale agirà come Acting President e cioè come Presidente Facente funzioni) le prerogative presidenziali (si badi bene: solo esse e non anche la Presidenza), finché il Presidente non sia in grado di assumerle, nuovamente, su di sé per mezzo di specifica richiesta.

Ecco quindi, che la quarta sezione dell’emendamento in discussione non può essere vista come “periferica” ed avulsa dal resto dell’emendamento; piuttosto essa è una norma di completamento e chiusura che deve essere riferita a quegli estremi casi in cui il Presidente “perda di lucidità” e che non possa o non riesca a trasferire di persona le proprie prerogative al suo vice, come in caso di improvvisi stati comatosi o di una malattia mentale degenerativa. Già se n’era discusso all’alba della Presidenza Trump (soprattutto in ambienti giornalistici) e, in effetti, è piuttosto stupefacente che si parli di nuovo della quarta sezione del 25° emendamento in questi termini: è certo vero che all’epoca s’erano spesi anche noti professori universitari (es.: Jeanne Suk Gersen della Law School di Harvard) a favore dell’applicabilità di questa norma sulla base di un asserito evidente narcisismo del Presidente Trump, ma tali teorie vennero giustamente accantonate come una “fantasia (per quanto accademica) smaccatamente progressista”. Come fece invece giustamente notare l’esimio collega e professore Jonathan Turley (il più giovane cattedratico della George Washington University), l’obbiettivo della quarta sezione non è tanto quello di colpire un “cattivo comportamento” del Presidente in carica, quanto quello di risolvere il problema di continuità dovuto alla sua inabilità ad adempiere i propri doveri. Espandere lo scopo della quarta sezione – senza peraltro svolgere una necessaria analisi storica del processo di legislazione costituzionale che portò all’approvazione del 25° emendamento (analisi resa semplice da una massa enorme di documenti) – oltre i confini di una corretta esegesi, equivarrebbe ad avallare delle potenziali rimozioni di Presidenti per asserite “malattia mentali” (magari di difficile ed oscura diagnosi) per scopi meramente politici, a là maniera di alcune dittature di non lontana memoria.

Per quanto compiuto dal Presidente Donald J. Trump, pertanto, non resta che la procedura di impeachment (non mi esprimo sulla sua opportunità, ma dico solo che l’atteggiamento del Presidente Biden, particolarmente “freddo” sulla questione, risulta doppiamente lodevole) ovvero l’unica soluzione legalmente possibile per investigare e giudicare i casi di “Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors” (tradimento, corruzione, o altri crimini o reati di rilievo costituzionale) asseritamente commessi da un alto pubblico ufficiale o da un membro del governo eletto. Il resto, come già ricordato sopra, sono “fantasie smaccatamente progressiste”, figlie di una visione politica non meno estremiste di quelle espresse, in alcuni momenti del suo mandato, dal Presidente Trump.

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